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[1]Sono servizi speciali:

[2]1° il Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi;

[3]2° la Commissione permanente per gli esperimenti sul materiale da guerra;

[4]3° gli uffici tecnici e quelli di vigilanza della Regia marina presso cantieri e stabilimenti industriali;

[5]4° gli uffici di addetto navale presso le Regie ambasciate e legazioni;

[6]5° i Comandi di deposito e distaccamento del C. R. E. M.;

[7]6° il Comando di balipedi;

[8]7° il Comando del battaglione San Marco;

[9]8° i servizi che si svolgono presso le Capitanerie di porto e gli uffici di porto e che hanno attinenza con i servizi della Regia marina;

[10]9° l'Istituto idrografico;

[11]10° i tribunali militari marittimi;

[12]11° i servizi riguardanti i segnalamenti marittimi e fari;

[13]12° il Comitato talassografico.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art13 · fonte del testo