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[1]Gli istituti e scuole della Regia marina comprendono:

  • A)Per gli ufficiali:

[2]1° l'Istituto di guerra marittima (I. G. M.);

[3]2° l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Regia marina; 27

[4]3° la Regia accademia navale nella quale si compiono: corsi di abilitazione e di specializzazione ai vari servizi per ufficiali di vascello, esclusi quelli per la specializzazione nei servizi idrografici che si svolgono presso l'Istituto idrografico; corsi superiori per ufficiali di vascello ed ufficiali del genio navale e delle armi navali; corsi per ufficiali di nuova nomina dei corpi del genio navale, delle armi navali, medici, commissari e ufficiali di porto; corsi normali per allievi ufficiali di vascello e per allievi ufficiali del corpo del genio navale e delle armi navali; corsi per gli allievi ufficiali di complemento.

  • B)Per il personale del C. R. E. M.:

[5]4° le scuole variamente dislocate nelle quali si seguono corsi di perfezionamento per sottufficiali delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M., corsi di istruzione generale e professionale per sottocapi delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M. e corsi ordinari per la formazione dei militari delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M.

  • C)Per il personale non militare:

[6]5° gli Istituti nautici.

[7]L'ordinamento di ciascun istituto o scuola e' stabilito per decreto Reale o Ministeriale.

[8]Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti Corpi. All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 ottobre 1984, n. 637

27

La L. 1 ottobre 1984, n. 637 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' istituito in Livorno l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri". Esso sostituisce, continuandone l'attivita' scientifica, l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Marina, di cui all'articolo 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 19 ottobre 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 ottobre 1984, n. 637

    La L. 1 ottobre 1984, n. 637 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' istituito in Livorno l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri". Esso sostituisce, continuandone l'attivita' scientifica, l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Marina, di cui all'articolo 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina, e successive modificazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art14 · fonte del testo