Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1926 al 19 ottobre 1984. Leggi il testo vigente →
[1]Gli istituti e scuole della Regia marina comprendono:
- A)Per gli ufficiali:
[2]1° l'Istituto di guerra marittima (I. G. M.);
[3]2° l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Regia marina;
[4]3° la Regia accademia navale nella quale si compiono: corsi di abilitazione e di specializzazione ai vari servizi per ufficiali di vascello, esclusi quelli per la specializzazione nei servizi idrografici che si svolgono presso l'Istituto idrografico; corsi superiori per ufficiali di vascello ed ufficiali del genio navale e delle armi navali; corsi per ufficiali di nuova nomina dei corpi del genio navale, delle armi navali, medici, commissari e ufficiali di porto; corsi normali per allievi ufficiali di vascello e per allievi ufficiali del corpo del genio navale e delle armi navali; corsi per gli allievi ufficiali di complemento.
- B)Per il personale del C. R. E. M.:
[5]4° le scuole variamente dislocate nelle quali si seguono corsi di perfezionamento per sottufficiali delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M., corsi di istruzione generale e professionale per sottocapi delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M. e corsi ordinari per la formazione dei militari delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M.
- C)Per il personale non militare:
[6]5° gli Istituti nautici.
[7]L'ordinamento di ciascun istituto o scuola e' stabilito per decreto Reale o Ministeriale.
[8]Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti Corpi. All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 19 ottobre 1984
