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[1]Sono Corpi militari della Regia marina:

  • A)Per gli ufficiali:
  • a)il Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vascello);
  • b)il Corpo del genio navale (ufficiali G. N.);
  • c)il Corpo per le armi navali (ufficiali A. N.);
  • d)il Corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli «ufficiali medici» e gli «ufficiali chimici farmacisti»;
  • e)il Corpo di commissariato militare marittimo;
  • f)il Corpo delle Capitanerie di porto;
  • g)gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi, divisi nelle seguenti categorie:

[2]nocchieri, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, semaforisti, infermieri, furieri, direttore del corpo musicale.

  • B)Per i sottufficiali, graduati e comuni:

[3]Il Corpo Reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie:

[4]marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 1 aprile 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art16 · fonte del testo