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[1]Sono Corpi militari della Regia marina:

  • A)Per gli ufficiali:
  • a)il Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vascello);
  • b)il Corpo del genio navale (ufficiali G. N.);
  • c)il Corpo per le armi navali (ufficiali A. N.);
  • d)il Corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli «ufficiali medici» e gli «ufficiali chimici farmacisti»;
  • e)il Corpo di commissariato militare marittimo;
  • f)il Corpo delle Capitanerie di porto;

[2]((g) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi divisi nei seguenti ruoli: Servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili.

[3]Il corpo degli ufficiali del C.R.E.M. comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale)). 9

  • B)Per i sottufficiali, graduati e comuni:

[4]Il Corpo Reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie:

[5]marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali. 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 756, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 339, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La categoria degli assistenti del Genio navale del corpo Reali equipaggi marittimi, di cui all'art. 16 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e' soppressa tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali, graduati e comuni. I servizi attualmente affidati alla detta categoria saranno assunti dalla categoria meccanici".

L. 20 dicembre 1932, n. 1613

9

La L. 20 dicembre 1932, n. 1613 ha disposto (con l'art. 19, commi 1 e 2) che "I quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di aver efficacia con la data con la quale saranno costituiti i nuovi ruoli degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui all'art. 2 della presente legge. Dopo tale data verranno compilati nuovi quadri con le norme ordinarie stabilite dalla vigente legge sull'avanzamento, per ciascun ruolo".

Testo in vigore dal 8 gennaio 1933 al 8 agosto 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1927 al 8 gennaio 1933. 19 parole tolte, 26 parole aggiunte in 3 capoversi.

g) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimitolto: , divisi nelle seguenti categorie:

tolto: nocchieri, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, semaforisti, infermieri, furieri, aggiunto: divisi nei seguenti ruoli: Servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili.

aggiunto: Il corpo degli ufficiali del C.R.E.M. comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 dicembre 1932, n. 1613

    La L. 20 dicembre 1932, n. 1613 ha disposto (con l'art. 19, commi 1 e 2) che "I quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di aver efficacia con la data con la quale saranno costituiti i nuovi ruoli degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui all'art. 2 della presente legge. Dopo tale data verranno compilati nuovi quadri con le norme ordinarie stabilite dalla vigente legge sull'avanzamento, per ciascun ruolo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art16 · fonte del testo