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[1]Sono Corpi militari della Regia marina:
- A)Per gli ufficiali:
- a)il Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vascello);
- b)il Corpo del genio navale (ufficiali G. N.);
- c)il Corpo per le armi navali (ufficiali A. N.);
- d)il Corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli «ufficiali medici» e gli «ufficiali chimici farmacisti»;
- e)il Corpo di commissariato militare marittimo;
- f)il Corpo delle Capitanerie di porto;
[2]((g) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi divisi nei seguenti ruoli: Servizi nautici, servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili.
[3]Il corpo degli ufficiali del C.R.E.M. comprende anche un sottotenente direttore del corpo musicale)). 9
- B)Per i sottufficiali, graduati e comuni:
[4]Il Corpo Reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie:
[5]marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali. 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 756, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 339, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La categoria degli assistenti del Genio navale del corpo Reali equipaggi marittimi, di cui all'art. 16 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e' soppressa tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali, graduati e comuni. I servizi attualmente affidati alla detta categoria saranno assunti dalla categoria meccanici".
L. 20 dicembre 1932, n. 1613
9La L. 20 dicembre 1932, n. 1613 ha disposto (con l'art. 19, commi 1 e 2) che "I quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di aver efficacia con la data con la quale saranno costituiti i nuovi ruoli degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui all'art. 2 della presente legge. Dopo tale data verranno compilati nuovi quadri con le norme ordinarie stabilite dalla vigente legge sull'avanzamento, per ciascun ruolo".
Testo in vigore dal 8 gennaio 1933 al 8 agosto 1937
