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[1]Sono Corpi militari della Regia marina:
- A)Per gli ufficiali:
- a)il Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vascello);
- b)il Corpo del genio navale (ufficiali G. N.);
- c)il Corpo per le armi navali (ufficiali A. N.);
- d)il Corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli «ufficiali medici» e gli «ufficiali chimici farmacisti»;
- e)il Corpo di commissariato militare marittimo;
- f)il Corpo delle Capitanerie di porto;
[2]((g) gli ufficiali del C.R.E.M. divisi nei seguenti ruoli: servizi nautici, servizi tecnici, servizi radiotelegrafici, servizi macchina e servizi contabili.
[3]Il Corpo degli ufficiali predetti comprende anche un sottotenente direttore del Corpo musicale)). 15
- B)Per i sottufficiali, graduati e comuni:
[4]Il Corpo Reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie:
[5]marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali. 3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 756, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 339, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La categoria degli assistenti del Genio navale del corpo Reali equipaggi marittimi, di cui all'art. 16 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e' soppressa tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali, graduati e comuni. I servizi attualmente affidati alla detta categoria saranno assunti dalla categoria meccanici".
L. 20 dicembre 1932, n. 1613
9La L. 20 dicembre 1932, n. 1613 ha disposto (con l'art. 19, commi 1 e 2) che "I quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi ora vigenti cesseranno di aver efficacia con la data con la quale saranno costituiti i nuovi ruoli degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi di cui all'art. 2 della presente legge. Dopo tale data verranno compilati nuovi quadri con le norme ordinarie stabilite dalla vigente legge sull'avanzamento, per ciascun ruolo".
L. 3 giugno 1937, n. 1166
15La L. 3 giugno 1937, n. 1166 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la prima applicazione della presente legge si osservano le seguenti norme: a) gli ufficiali del C.R.E.M. in servizio permanente e delle categorie in congedo, inscritti nel ruolo «Servizi tecnici» e provenienti dalla categoria «radiotelegrafisti» sono, con decreto del Ministro per la marina, trasferiti nel nuovo ruolo «Servizi radiotelegrafici»; b) i quadri di avanzamento ai vari gradi di ufficiale del C.R.E.M. ruolo «Servizi tecnici» per l'anno 1937 restano in vigore, ma sono scissi dal Ministro per la marina, con suo decreto, in quadri per il ruolo «Servizi tecnici» e quadri per il ruolo «Servizi radiotelegrafici», seguendo i criteri di cui alla lettera a) del presente articolo".
Testo in vigore dal 8 agosto 1937 al 14 gennaio 1953
