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[1]Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

[2]Il loro numero e' variabile, in dipendenza del gettito che annualmente si ottiene in virtu' delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

[3]Il Ministro della marina ha facolta' di trattenere in servizio temporaneo per tre anni, oltre la loro ferma di leva, guardiamarina di complemento che ne facciano domanda e che a suo giudizio posseggano le attitudini e le condizioni necessarie.

[4]Il numero dei guardiamarina di complemento di cui al comma precedente sara' di quaranta, oltre quelli che potranno essere trattenuti nelle stesse condizioni per le vacanze eventualmente esistenti nei ruoli degli ufficiali inferiori del Corpo di Stato maggiore.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 novembre 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art23 · fonte del testo