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[1]Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.
[2]Il loro numero e' variabile, in dipendenza del gettito che annualmente si ottiene in virtu' delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.
[3]((Il Ministro per la marina ha facolta' di tenere in servizio attivo per tre anni, oltre la loro ferma di leva, ufficiali subalterni di vascello di complemento che ne facciano domanda e che a suo giudizio posseggano le attitudini e le condizioni necessarie.)) 7 ((Potranno essere tenuti in servizio 70 ufficiali reclutati come e' detto innanzi, oltre quelli che serviranno a coprire le eventuali vacanze nei gradi inferiori degli ufficiali di vascello.)) 7 ((E' altresi' in facolta' del Ministro per la marina di coprire il decimo dei posti di tenenti di vascello, se scoperti, trattenendo o richiamando temporaneamente in servizio altrettanti tenenti di vascello di complemento)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Testo in vigore dal 21 novembre 1928 al 19 luglio 1935
