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[1]Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.
[2]Il loro numero e' variabile, in dipendenza del gettito che annualmente si ottiene in virtu' delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1935, N. 1098)).
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1935, N. 1098)).
[5]((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1935, N. 1098)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Testo in vigore dal 19 luglio 1935 al 9 ottobre 2010
