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[1]Spetta al Corpo di Stato maggiore:

  • a)coprire la carica di Capo di Stato Maggiore della marina e di Sottocapo di Stato Maggiore della marina;
  • b)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;
  • c)armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ed assumerne la responsabilita' e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
  • d)comandare le forze navali comunque costituite;
  • e)comandare i dipartimenti e i Comandi militari marittimi, comandare le difese marittime, i depositi e distaccamenti del Corpo Reale equipaggi marittimi; comandare, dirigere gli arsenali ed analoghi stabilimenti di lavoro; comandare e dirigere gl'istituti e le scuole della Regia marina;

[2]((e-bis coprire la carica di Comandante generale delle Capitanerie di porto));

  • f)dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali A. N., ed amministrare il relativo materiale;
  • g)dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi elettrici eccettuati quelli per la propulsione delle navi; dirigere a bordo ed a terra i servizi delle comunicazioni, e in particolare tutto quanto si riferisce alla radiotecnica;
  • h)dirigere i servizi semaforici ed aeronautici occorrenti alla Regia marina ed amministrarne il materiale;
  • i)dirigere il servizio idrografico ed astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio attinente alla nautica, ed amministrarne il materiale;
  • l)dirigere e compiere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime;
  • m)concorrere alla sorveglianza sulle lavorazioni affidate alla industria privata e ai relativi collaudi;
  • n)presiedere il Comitato degli ammiragli e farne parte; presiedere il Consiglio superiore di marina e farne parte;
  • o)far parte del Comitato per i progetti delle navi;
  • p)far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;
  • q)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
  • r)adempiere gli incarichi di aiutante di campo generale e aiutante di campo di Sua Maesta' il Re e del Reali Principi;
  • s)adempiere gli incarichi di addetti navali all'estero;
  • t)presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.

Testo in vigore dal 15 settembre 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1939

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 15 settembre 1939. 12 parole aggiunte.

aggiunto: e-bis coprire la carica di Comandante generale delle Capitanerie di porto;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art26 · fonte del testo