Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1926 al 9 ottobre 2010. 223 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Spetta al Corpo del genio navale:
tolto: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti;
tolto: b) costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine e gli attrezzi relativi, costruire, provvedere, montare, riparare gli impianti elettrici di propulsione delle Regie navi;
tolto: c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;
tolto: d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati motori e generatori e relativi macchinari ausiliari compresi gli impianti elettrici per la propulsione;
tolto: e) dirigere ed amministrare i lavori degli arsenali e stabilimenti della Regia marina per il servizio delle costruzioni navali e delle macchine;
tolto: f) vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina;
tolto: g) far parte del Consiglio superiore di marina;
tolto: h) presiedere e far parte del Comitato per i progetti delle navi;
tolto: i) far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;
tolto: l) dirigere le stazioni di forza e luce nei Regi arsenali e stabilimenti di lavoro;
tolto: m) acquistare, conservare, erogare i combustibili solidi e liquidi e le materie lubrificanti nonche' i materiali di consumo stabiliti con determinazione ministeriale;
tolto: n) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Regia marina;
tolto: o) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art27 · fonte del testo