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Spetta al Corpo del genio navale:

  • a)progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti;
  • b)costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine e gli attrezzi relativi, costruire, provvedere, montare, riparare gli impianti elettrici di propulsione delle Regie navi;
  • c)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;
  • d)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati motori e generatori e relativi macchinari ausiliari compresi gli impianti elettrici per la propulsione;
  • e)dirigere ed amministrare i lavori degli arsenali e stabilimenti della Regia marina per il servizio delle costruzioni navali e delle macchine;
  • f)vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina;
  • g)far parte del Consiglio superiore di marina;
  • h)presiedere e far parte del Comitato per i progetti delle navi;
  • i)far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;
  • l)dirigere le stazioni di forza e luce nei Regi arsenali e stabilimenti di lavoro;
  • m)acquistare, conservare, erogare i combustibili solidi e liquidi e le materie lubrificanti ((nonche' i materiali di consumo stabiliti con determinazione ministeriale));
  • n)provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Regia marina;
  • o)presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.

Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926. 67 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

m) acquistare, conservare, erogare i combustibili solidi e liquidi e le materie lubrificanti aggiunto: nonche' i materiali di consumo stabiliti con determinazione ministeriale;

o) presiedere le Giunte di ricezione e di verificatolto: .

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art27 · fonte del testo