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Spetta al Corpo del genio navale:
- a)progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti;
- b)costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine e gli attrezzi relativi, costruire, provvedere, montare, riparare gli impianti elettrici di propulsione delle Regie navi;
- c)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;
- d)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati motori e generatori e relativi macchinari ausiliari compresi gli impianti elettrici per la propulsione;
- e)dirigere ed amministrare i lavori degli arsenali e stabilimenti della Regia marina per il servizio delle costruzioni navali e delle macchine;
- f)vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina;
- g)far parte del Consiglio superiore di marina;
- h)presiedere e far parte del Comitato per i progetti delle navi;
- i)far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra;
- l)dirigere le stazioni di forza e luce nei Regi arsenali e stabilimenti di lavoro;
- m)acquistare, conservare, erogare i combustibili solidi e liquidi e le materie lubrificanti ((nonche' i materiali di consumo stabiliti con determinazione ministeriale));
- n)provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Regia marina;
- o)presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 9 ottobre 2010
