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Spetta al Corpo per le armi navali:
- a)in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto ed alla sistemazione dei relativi impianti; studiare e provvedere le nuove armi, i materiali d'armamento, quelli per il servizio ottico, quelli per il servizio elettrico e radiotecnico, eccettuati gli apparecchi elettrici per la propulsione delle navi ((provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, salvo il disposto dell'articolo 26 lettera f)));
- b)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina;
- c)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
- d)dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui al comma a);
- e)dirigere ed amministrare i lavori nelle officine degli arsenali e stabilimenti della Regia marina per i servizi di cui al comma a), e per i lavori al materiale elettrico di propria competenza e al materiale radiotecnico;
- f)vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina;
- g)far parte del Consiglio superiore di marina;
- h)far parte del Comitato per progetti delle navi;
- i)presiedere la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra e farne parte;
- l)provvedere ad ogni altro servizio tecnico relative ai servizi di cui al comma a);
- m)provvedere al servizio automobilistico della Regia marina ed amministrarne il materiale;
- n)presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 9 ottobre 2010
