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[1]Spetta al Corpo sanitario militare marittimo:
- A)Agli ufficiali medici:
- a)il servizio medico chirurgico occorrente alla Regia marina sia a terra che a bordo;
- b)coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della marina;
- c)la direzione e l'amministrazione degli ospedali della Regia marina e l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo;
- d)eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
- e)mettere a disposizione del Commissariato per l'emigrazione il personale medico previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio della assistenza igienico-sanitaria degli emigranti, sia a terra che sui piroscafi adibiti all'emigrazione;
- f)eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura della Regia marina ed effettuare ogni altro servizio sanitario per la Regia marina;
- g)far parte del Consiglio superiore di marina.
- B)Agli ufficiali chimici farmacisti:
[2]Il servizio farmaceutico.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010
