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[1]Spetta al Corpo sanitario militare marittimo:

  • A)Agli ufficiali medici:
  • a)il servizio medico chirurgico occorrente alla Regia marina sia a terra che a bordo;
  • b)coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della marina;
  • c)la direzione e l'amministrazione degli ospedali della Regia marina e l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo;
  • d)eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
  • e)mettere a disposizione del Commissariato per l'emigrazione il personale medico previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio della assistenza igienico-sanitaria degli emigranti, sia a terra che sui piroscafi adibiti all'emigrazione;
  • f)eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura della Regia marina ed effettuare ogni altro servizio sanitario per la Regia marina;
  • g)far parte del Consiglio superiore di marina.
  • B)Agli ufficiali chimici farmacisti:

[2]Il servizio farmaceutico.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art30 · fonte del testo