Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1926 al 11 novembre 1969. Leggi il testo vigente →
Spetta al Corpo delle capitanerie di porto:
- a)coprire presso l'Amministrazione centrale le cariche previste dall'ordinamento della marina mercantile;
- b)dirigere i servizi delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile; comandare i porti e regolare tutte le attivita' che in essi si svolgono;
- c)esercitare funzioni di controllo e di polizia sui cantieri e stabilimenti meccanici navali; applicare le leggi a favore dell'industria delle costruzioni e sovraintendere all'Istituto della proprieta' ed ipoteca navale;
- d)verificare l'armamento e l'idoneita' delle navi mercantili in relazione ai servizi cui sono adibite; liquidare le tasse d'ancoraggio e i diritti marittimi;
- e)dirigere i soccorsi alle navi pericolanti; dare assistenza ai naufraghi; presiedere le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi delle navi della marina mercantile; istruire le azioni generose compiute in mare;
- f)provvedere alla inscrizione, al conferimento dei gradi e alla tutela sociale e giuridica della gente di mare;
- g)esercitare il potere disciplinare e la giurisdizione civile e penale secondo le competenze stabilite dalle leggi;
- h)amministrare il Demanio pubblico marittimo;
- i)esercitare la vigilanza tecnica sulla pesca marittima; presiedere le Commissioni compartimentali di pesca e attuare i provvedimenti a favore dei pescatori;
- l)presiedere i Consigli di leva marittima e farne parte; adempiere alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruolare ed avviare gli iscritti sotto le armi; tenere i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compiere le operazioni inerenti alla mobilitazione dell'armata;
- m)concorrere alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici dell'Armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;
- n)far parte del Consiglio superiore della marina mercantile;
- o)adempiere ogni altro servizio che abbia attinenze con quelli sovraindicati.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 11 novembre 1969
