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[1]Spetta al Corpo delle capitanerie di porto:
- a)coprire presso l'Amministrazione centrale le cariche previste dall'ordinamento della marina mercantile;
- b)dirigere i servizi delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile; comandare i porti e regolare tutte le attivita' che in essi si svolgono;
- c)esercitare funzioni di controllo e di polizia sui cantieri e stabilimenti meccanici navali; applicare le leggi a favore dell'industria delle costruzioni e sovraintendere all'Istituto della proprieta' ed ipoteca navale;
- d)verificare l'armamento e l'idoneita' delle navi mercantili in relazione ai servizi cui sono adibite; liquidare le tasse d'ancoraggio e i diritti marittimi;
- e)dirigere i soccorsi alle navi pericolanti; dare assistenza ai naufraghi; presiedere le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi delle navi della marina mercantile; istruire le azioni generose compiute in mare;
[2]((e-bis) armare le unita' navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonche' farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale di tali unita' e che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare o abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso ovvero abbiano ottenuto apposita abilitazione dopo un corso teorico-pratico in base a norme ed a programmi da stabilirsi con determinazione del capo di stato maggiore della Marina));
- f)provvedere alla inscrizione, al conferimento dei gradi e alla tutela sociale e giuridica della gente di mare;
- g)esercitare il potere disciplinare e la giurisdizione civile e penale secondo le competenze stabilite dalle leggi;
- h)amministrare il Demanio pubblico marittimo;
- i)esercitare la vigilanza tecnica sulla pesca marittima; presiedere le Commissioni compartimentali di pesca e attuare i provvedimenti a favore dei pescatori;
- l)presiedere i Consigli di leva marittima e farne parte; adempiere alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruolare ed avviare gli iscritti sotto le armi; tenere i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compiere le operazioni inerenti alla mobilitazione dell'armata;
- m)concorrere alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici dell'Armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;
- n)far parte del Consiglio superiore della marina mercantile;
- o)adempiere ogni altro servizio che abbia attinenze con quelli sovraindicati.
Testo in vigore dal 30 giugno 1973 al 9 ottobre 2010
