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[1]Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina sara' costituito da:

  • a)i maggiori e capitani per la direzione delle macchine di cui al comma c) del precedente art. 45.

[2]I maggiori per la direzione delle macchine suddetti non potranno avere avanzamento. Essi saranno trattenuti in servizio, se idonei, fino al limite di eta' del loro grado.

[3]I capitani per la direzione delle macchine suddetti potranno ottenere l'avanzamento a maggiore per anzianita';

  • b)i capitani per la direzione delle macchine di cui al comma d) del precedente art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma d) per passare nel genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare i corsi di cui al comma d) del precedente art. 45 o non conseguiranno l'idoneita' alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento;
  • c)i tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine di cui al comma e) del precedente art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma e) per passare nel genio navale. I tenenti per la direzione delle macchine che non conseguiranno l'idoneita' alla fine dei corsi stessi rimarranno nel ruolo transitorio e potranno ottenere la promozione a capitano nel ruolo transitorio stesso;
  • d)i capitani per la direzione delle macchine che all'atto dell'approvazione della presente legge avranno rinunziato o saranno caduti nell'esame per maggiore.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 8 gennaio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art47 · fonte del testo