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((Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e' costituito da:

  • a)i maggiori ed i capitani del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che avevano gia' superato gli esami per la promozione a maggiore, i quali non furono ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del genio navale. I maggiori suddetti non potranno avere avanzamento, e, se idonei, saranno trattenuti in servizio, fino al limite di eta' del loro grado. I capitani suddetti potranno ottenere l'avanzamento a maggiore per anzianita';
  • b)i capitani gia' appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui al comma a) dell'articolo 45 fino a quando non raggiungano le condizioni previste dallo stesso comma a) per passare nel Corpo del genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare tali corsi o non conseguiranno l'idoneita' alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento;
  • c)i tenenti e sottotenenti del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui alla lettera b) dell'art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma per passare nel Genio navale. Ai detti ufficiali che non conseguiranno l'idoneita' alla fine di tali corsi si applichera' il disposto delle vigenti leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina;
  • d)i capitani del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1178, avevano rinunziato all'esame per maggiore o non l'avevano sostenuto con esito favorevole, fatta eccezione per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, che, giusta il disposto dall'ultimo comma dell'art. 45, abbiano ottenuto il trasferimento nel Corpo del genio navale)).

Testo in vigore dal 8 gennaio 1933 al 14 gennaio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 8 gennaio 1933. 93 parole tolte, 143 parole aggiunte in 7 capoversi.

Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina tolto: sara' aggiunto: e' costituito da:

a) i maggiori tolto: e capitani aggiunto: ed i capitani del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine tolto: di cui al comma c) del precedente art. 45.

tolto: I maggiori per la direzione delle macchine aggiunto: che avevano gia' superato gli esami per la promozione a maggiore, i quali non furono ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del genio navale. I maggiori suddetti non potranno avere avanzamentotolto: . Essiaggiunto: , e, se idonei, saranno trattenuti in servizio, tolto: se idonei, fino al limite di eta' del loro grado.

tolto: I capitani per la direzione delle macchine aggiunto: I capitani suddetti potranno ottenere l'avanzamento a maggiore per anzianita';

b) i capitani aggiunto: gia' appartenenti al Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui al comma tolto: d) del precedente art. aggiunto: a) dell'articolo 45 fino a quando tolto: raggiungeranno aggiunto: non raggiungano le condizioni previste dallo stesso comma tolto: d aggiunto: a) per passare nel aggiunto: Corpo del genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare tolto: i corsi di cui al comma d) del precedente art. 45 aggiunto: tali corsi o non conseguiranno l'idoneita' alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento;

c) i tenenti e sottotenenti aggiunto: del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine di cui tolto: al comma e) del precedente art aggiunto: alla lettera b) dell'art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma tolto: e) per passare nel tolto: genio navale. I tenenti per la direzione delle macchine aggiunto: Genio navale. Ai detti ufficiali che non conseguiranno l'idoneita' alla fine tolto: dei corsi stessi rimarranno nel ruolo transitorio e potranno ottenere la promozione a capitano nel ruolo transitorio stesso aggiunto: di tali corsi si applichera' il disposto delle vigenti leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina;

d) i capitani aggiunto: del soppresso Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine che tolto: all'atto dell'approvazione della presente legge avranno rinunziato o saranno caduti nell'esame per maggiore aggiunto: all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1178, avevano rinunziato all'esame per maggiore o non l'avevano sostenuto con esito favorevole, fatta eccezione per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, che, giusta il disposto dall'ultimo comma dell'art. 45, abbiano ottenuto il trasferimento nel Corpo del genio navale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art47 · fonte del testo