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[1]L'aspettativa per riduzione di quadri nella quale saranno collocati gli ufficiali di cui al comma a) dell'art. 45, e' regolata dal R. decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza.

[2]Gli ufficiali suddetti potranno conseguire la promozione al grado immediatamente superiore liquidando gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

[3]La promozione competera' loro quando sara' concessa al pari grado e pari anzianita' trasferito o confermato nel Corpo del genio navale. La durata dell'aspettativa non potra' eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di eta' gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art52 · fonte del testo