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((Le unita' cessano di appartenere alle forze navali armate e mobilitabili e passano alla difesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico quando il Ministro per la marina, sentito il Comitato degli ammiragli, giudica che esse non siano piu' efficienti per il servizio della flotta)).
Testo in vigore dal 3 ottobre 1927 al 14 giugno 1928
