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[1]((Le unita' navali, per la progressiva svalutazione dipendente dall'eta' o da altre cause, si distinguono in categorie di efficienza nel modo seguente:
[2]1ª categoria: unita' navali che per la loro efficienza sono atte a tutti i compiti inerenti alla loro specie;
[3]2ª categoria: unita' navali in avanzata svalutazione, atte a compiti di carattere secondario.
[4]Ogni anno il Ministro convoca il Comitato degli ammiragli per chiedere il parere sulle navi che devono rimanere nella prima categoria e su quelle che debbono essere trasferite, immediatamente o prossimamente, nella seconda categoria.
[5]Il capo di Stato Maggiore della marina, tenuto conto di tale parere, riferisce al Ministro sulla situazione della flotta)).
Testo in vigore dal 14 giugno 1928 al 9 ottobre 2010
