Art. 10 — Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti
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Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dello articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
