Ordinamento della scuola materna statale

Art. 10 — Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti

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Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dello articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art10 · fonte su Normattiva