Art. 10 — Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti
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Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dello articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo in vigore dal 9 gennaio 1969 al 23 giugno 1983
