Art. 26 — Vigilanza delle scuole materne statali
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Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali e' affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
