Art. 4 — Sezioni ed orario
Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove. Le sezioni non possono avere meno di 15 e piu' di 30 iscritti. Sono consentite sezioni con bambini di eta' diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione. L'orario giornaliero delle scuole materne statali non puo' essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. E' consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano. Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di piu' sezioni ad ogni sezione e' adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni e' adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, e' adibita una assistente. Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo vigente dal 9 gennaio 1969
