Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonche' per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati. Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo articolo 58. Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente articolo 27, penultimo e ultimo comma.

Testo vigente dal 22 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art28 · fonte su Normattiva