Art. 8 — Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione
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L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da una insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, sara' assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole materne statali.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
