Art. 8 — Rappresentanza presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione
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L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da una insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, sara' assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole materne statali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo in vigore dal 9 gennaio 1969 al 23 giugno 1983
