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Ai custodi delle carceri mandamentali sono applicabili seguenti sanzioni disciplinari:

  • a)l'ammonimento;
  • b)la sospensione dal salarle per lui periodo non superiore a mesi sei;
  • c)il licenziamento; Nella determinazione della sanzione da applicare sono tenute presenti, per quanto e' possibile, le disposizioni contenute negli articoli 77 a 86 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con R. decreto 30 dicembre 1937-XVI, n, 2584.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art10 · fonte del testo