Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I custodi delle carceri mandamentali cessano dal servizio quando hanno compiuto l'eta' di 65 anni.
tolto: Essi possono inoltre essere dispensati dal servizio:
tolto: a) per causa di inabilita' fisica, debitamente accertata a mezzo di visita medica in ospedale militare;
tolto: b) per incapacita' o inettitudine al servizio, per poco rendimento, gravi incompatibilita' od altre cause, le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza del custode in servizio.
tolto: La competenza a provvedere spetta al procuratore del Re Imperatore previa contestazione all'interessato delle cause per le quali si vuol far luogo alla dispensa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art9 · fonte del testo