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A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, sono obbligatorie per i Comuni sedi delle carceri mandamentali, escluso ogni concorso da parte degli altri Comuni del mandamento, tutte le spese per le carceri stesse, eccettuate quelle riguardanti:

  • a)il mantenimento ed il trasporto dei detenuti;
  • b)casermaggio e l'occorrente per gli uffici. A decorrere dalla stessa data ai Comuni sedi delle carceri mandamentali e' corrisposta dallo Stato, a titolo di contributo nella spesa, l'annua somma indicata nella tabella G allegata alla presente legge.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art13 · fonte del testo