Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1978 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 5 agosto 1978, n. 469.
Abrogato dal 6 settembre 1978
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Articolo abrogato dalla l. 5 agosto 1978, n. 469.
Abrogato dal 6 settembre 1978
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3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978. 82 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, sono obbligatorie per i Comuni sedi delle carceri mandamentali, escluso ogni concorso da parte degli altri Comuni del mandamento, tutte le spese per le carceri stesse, eccettuate quelle riguardanti:
tolto: a) il mantenimento ed il trasporto dei detenuti;
tolto: b) casermaggio e l'occorrente per gli uffici. A decorrere dalla stessa data ai Comuni sedi delle carceri mandamentali e' corrisposta dallo Stato, a titolo di contributo nella spesa, l'annua somma indicata nella tabella G allegata alla presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 469
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art13 · fonte del testo