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[1]Il contributo indicato nell'articolo precedente non e' sequestrabile, ne' pignorabile.

[2]Esso e' pagato in rate semestrali posticipate e non puo' essere destinato dal Comune se non a spese relative alle carceri del mandamento. A tal uopo i conti relativi all'impiego del detto contributo sono tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del Comune e alle spese per gli uffici giudiziari; e se in un anno il Comune spende per il servizio delle carceri mandamentali una somma inferiore al contributo l'avanzo e' accantonato per gli anni successivi.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art14 · fonte del testo