Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Il contributo indicato nell'articolo precedente non e' sequestrabile, ne' pignorabile.
[2]Esso e' pagato in rate semestrali posticipate e non puo' essere destinato dal Comune se non a spese relative alle carceri del mandamento. A tal uopo i conti relativi all'impiego del detto contributo sono tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del Comune e alle spese per gli uffici giudiziari; e se in un anno il Comune spende per il servizio delle carceri mandamentali una somma inferiore al contributo l'avanzo e' accantonato per gli anni successivi.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978
