Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1978 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 5 agosto 1978, n. 469.
Abrogato dal 6 settembre 1978
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1978 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 5 agosto 1978, n. 469.
Abrogato dal 6 settembre 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978. 86 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il contributo indicato nell'articolo precedente non e' sequestrabile, ne' pignorabile.
tolto: Esso e' pagato in rate semestrali posticipate e non puo' essere destinato dal Comune se non a spese relative alle carceri del mandamento. A tal uopo i conti relativi all'impiego del detto contributo sono tenuti distinti da quelli inerenti all'amministrazione ordinaria del Comune e alle spese per gli uffici giudiziari; e se in un anno il Comune spende per il servizio delle carceri mandamentali una somma inferiore al contributo l'avanzo e' accantonato per gli anni successivi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 469
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art14 · fonte del testo