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Nella scelta dei locali da destinarsi ad uso di Carceri mandamentali e' sempre richiesto il parere dell'Ufficio tecnico erariale per stabilire se essi siano idonei a tale destinazione. Le carceri gia' esistenti all'entrata in vigore della presente legge non possono essere trasferite in locali diversi da quelli attualmente occupati, senza autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello delle finanze.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 17 maggio 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art17 · fonte del testo