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Nella scelta dei locali da destinarsi ad uso di Carceri mandamentali e' sempre richiesto il parere dell'Ufficio tecnico erariale per stabilire se essi siano idonei a tale destinazione. ((Qualora il Comune intenda richiedere aumenti del contributo statale, le carceri gia' esistenti all'entrata in vigore della presente legge non possono essere trasferite in locali diversi da quelli attualmente occupati senza l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, d'intesa, con il Ministero dell'interno e con il Ministero del tesoro)).

Testo in vigore dal 17 maggio 1956 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 maggio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1941 al 17 maggio 1956. 9 parole tolte, 23 parole aggiunte.

Nella scelta dei locali da destinarsi ad uso di Carceri mandamentali e' sempre richiesto il parere dell'Ufficio tecnico erariale per stabilire se essi siano idonei a tale destinazione. tolto: Le aggiunto: Qualora il Comune intenda richiedere aumenti del contributo statale, le carceri gia' esistenti all'entrata in vigore della presente legge non possono essere trasferite in locali diversi da quelli attualmente occupatitolto: , senza autorizzazione aggiunto: senza l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, tolto: di concerto con quello delle finanze aggiunto: d'intesa, con il Ministero dell'interno e con il Ministero del tesoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art17 · fonte del testo