Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1956 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nella scelta dei locali da destinarsi ad uso di Carceri mandamentali e' sempre richiesto il parere dell'Ufficio tecnico erariale per stabilire se essi siano idonei a tale destinazione. ((Qualora il Comune intenda richiedere aumenti del contributo statale, le carceri gia' esistenti all'entrata in vigore della presente legge non possono essere trasferite in locali diversi da quelli attualmente occupati senza l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, d'intesa, con il Ministero dell'interno e con il Ministero del tesoro)).
Testo in vigore dal 17 maggio 1956 al 16 dicembre 2009
