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[1]Le carceri mandamentali sono ripartite in due categorie, indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

[2]Alle carceri della categoria indicata nella tabella A sono destinati solamente gli imputati per reato di competenza dei pretori e i condannati per l'esecuzione delle pene inflitte in misura non superiore a tre mesi.

[3]Alle carceri della categoria indicata nella tabella B possono essere anche destinati i condannati a pene non superiori a sei mesi e possono altresi' essere trattenuti in custodia preventiva, per il compimento dei primi atti di istruzione, i detenuti imputati di reati di competenza del tribunale o della corte di assise.

[4]Non possono in nessun caso essere ammessi a scontare la pena nelle carceri mandamentali i condannati che, a norma del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 787, devono essere assegnati a stabilimenti di pena speciali.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art2 · fonte del testo