Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1978 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 5 agosto 1978, n. 469.
Abrogato dal 6 settembre 1978
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Articolo abrogato dalla l. 5 agosto 1978, n. 469.
Abrogato dal 6 settembre 1978
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978. 150 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le carceri mandamentali sono ripartite in due categorie, indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
tolto: Alle carceri della categoria indicata nella tabella A sono destinati solamente gli imputati per reato di competenza dei pretori e i condannati per l'esecuzione delle pene inflitte in misura non superiore a tre mesi.
tolto: Alle carceri della categoria indicata nella tabella B possono essere anche destinati i condannati a pene non superiori a sei mesi e possono altresi' essere trattenuti in custodia preventiva, per il compimento dei primi atti di istruzione, i detenuti imputati di reati di competenza del tribunale o della corte di assise.
tolto: Non possono in nessun caso essere ammessi a scontare la pena nelle carceri mandamentali i condannati che, a norma del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 787, devono essere assegnati a stabilimenti di pena speciali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 469
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art2 · fonte del testo