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Nei primi sei mesi dell'applicazione della legge i procuratori del Re Imperatore accerteranno la idoneita' dei custodi e delle guardiane in servizio delle carceri mandamentali del circondario e applicheranno, se del caso, le disposizioni contenute nell'art. 9 riguardante la dispensa dal servizio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
