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[1]Il personale assegnato a ciascun carcere dalla tabella C, allegata alla presente legge, e' nominato dal procuratore del Re Imperatore su proposta del podesta'.
[2]Salvo le deroghe contenute nella presente legge, al personale di custodia indicato negli articoli 6 e 12 si applicano tutte le disposizioni vigenti per i salariati comunali ai medici e ai cappellani quelle vigenti per gli impiegati comunali.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978
