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[1]I requisiti per la nomina a custode delle carceri mandamentali sono i seguenti:

[2]1°) essere cittadino italiano, di razza ariana, e iscritto al Partito Nazionale Fascista;

[3]2°) avere eta' non maggiore di anni 35, e non minore di anni 25;

[4]3°) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione, e immune da difetti fisici;

[5]4°) avere compiuto il corso Superiore elementare (quinta classe);

[6]5°) avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

[7]6°) non avere riportato qualifiche inferiori a quella di «buono» durante il servizio militare o in altri Corpi armati;

[8]7°) conoscere le disposizioni fondamentali relative al servizio nelle carceri mandamentali e quelle del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

[9]L'accertamento di quest'ultimo requisito e' fatto dal procuratore del Re Imperatore che rivolge brevi interrogazioni orali a ciascun aspirante.

[10]Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, circa l'ordine delle preferenze a parita' di merito.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 6 settembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art6 · fonte del testo