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[1]In caso di vacanza di un posto di custode, il procuratore del Re Imperatore informa il Ministero comunicando le proposte del podesta'.

[2]Il Ministero puo' destinare al posto vacante un custode gia' in servizio nelle carceri mandamentali del Regno, quando, questi lo domanda e ha dimostrato speciali attitudini, diligenza e capacita'.

[3]Decorsi quindici giorni dalla comunicazione senza che il Ministero abbia provveduto a sensi del capoverso precedente il procuratore del Re Imperatore provvede senz'altro alla nomina del nuovo custode.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art7 · fonte del testo