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[1]Alla fine di ogni anno il direttore del carcere compila un prospetto informativo sul conto di ciascun custode, concludendo il giudizio nelle seguenti classifiche: ottimo, buono, mediocre, cattivo.

[2]Un esemplare del prospetto e' rimesso al Ministero entro il mese di gennaio di ciascun anno.

[3]La classifica annuale e' comunicata all'interessato, che appone la sua firma sul foglio di comunicazione.

[4]Entro dieci giorni dalla comunicazione l'interessato puo' domandare la revisione della classifica al procuratore del Re Imperatore.

[5]Sulle domande di revisione provvede lo stesso procuratore del Re Imperatore, il quale puo' modificare anche in peggio la classifica data dal direttore.

[6]La conferma o la modificazione della classifica e' comunicata all'interessato ed e' annotata nel prospetto informativo. La decisione del procuratore del Re Imperatore non e' soggetta a reclamo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-11-29;1405~art8 · fonte del testo