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[1]I custodi delle carceri mandamentali cessano dal servizio quando hanno compiuto l'eta' di 65 anni.
[2]Essi possono inoltre essere dispensati dal servizio:
- a)per causa di inabilita' fisica, debitamente accertata a mezzo di visita medica in ospedale militare;
- b)per incapacita' o inettitudine al servizio, per poco rendimento, gravi incompatibilita' od altre cause, le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza del custode in servizio.
[3]La competenza a provvedere spetta al procuratore del Re Imperatore previa contestazione all'interessato delle cause per le quali si vuol far luogo alla dispensa.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
