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La Stazione astronomica di Carloforte, di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145, assume la denominazione di Stazione astronomico-geodetica di Carloforte. Essa e' sottoposta alla vigilanza tecnica di una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e' costituita dal presidente della Commissione geodetica italiana, dal direttore dell'Ufficio centrale delle latitudini - finche' tale Ufficio rimane assegnato all'Italia e, quando cio' non sara' piu', da altro membro italiano della Commissione delle variazioni delle latitudini dell'Unione astronomica e geodetica internazionale - nonche' da un astronomo delegato dal Comitato per l'astronomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Presidente della Commissione e', di diritto, il presidente della Commissione geodetica italiana. Per i servizi della Stazione astronomico-geodetica di Carloforte si provvede con un aiuto astronomo o un astronomo o un primo astronomo appartenenti al ruolo degli osservatori astronomici designati dalla Commissione di cui al presente articolo, previo consenso del direttore dell'Osservatorio competente. La permanenza di tale personale presso la Stazione astronomico-geodetica non superera' la durata di tre anni.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 14 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art12 · fonte del testo