Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano

Art. 20 — Assegnazione di personale scientifico a Osservatori astronomici delle Universita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per la pubblica istruzione puo', per esigenze di servizio, assegnare tre unita' del ruolo organico del personale scientifico degli Osservatori astronomici, qualunque sia la qualifica da essi rivestita, rispettivamente due all'Osservatorio dell'Universita' di Bologna e una all'Osservatorio dell'Universita' di Palermo. Il personale scientifico assegnato all'Osservatorio astronomico di Padova puo' essere destinato, dal proprio direttore, e nel numero dallo stesso ritenuto opportuno, a prestare servizio presso l'Osservatorio astrofisico di Asiago, dipendente dall'Universita' di Padova. L'aiuto appartenente al ruolo del personale scientifico degli Osservatori astronomici e attualmente assegnato all'Osservatorio dell'Universita' di Palermo rimane in servizio presso l'universita' stessa. La spesa relativa al posto di ruolo predetto, attualmente gravante sul bilancio dell'Universita' di Palermo, passa a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio 1957-58.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art20 · fonte del testo