Art. 22 — Inquadramento del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano
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L'aiuto dell'Osservatorio vesuviano e' inquadrato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel nuovo ruolo con la qualifica di ricercatore. L'eventuale maggiore anzianita' di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza, di cui il predetto aiuto risulti in possesso all'atto dell'inquadramento nella nuova qualifica, e' valutata in ragione della meta' e per un massimo di cinque anni, se superiore ai dieci anni, a titolo di abbreviazione del periodo di permanenza richiesta in tale qualifica per il conseguimento di quella immediatamente superiore. L'inquadramento nella nuova qualifica, di cui al primo comma, e' subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione su rapporto motivato del direttore dell'Osservatorio vesuviano sull'attivita' scientifica e sulla diligenza in servizio dell'aiuto predetto.
Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
