Art. 6 — Anticipazioni della nomina ad astronomo capo per merito distinto
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Il periodo di permanenza nella qualifica di primo astronomo previsto dal precedente art. 4 per il conseguimento della qualifica di astronomo capo e' ridotto per non piu' di tre anni per i vincitori di concorso per merito distinto. Il concorso per merito distinto e' per esame e per titoli. Esso e' indetto annualmente entro il 31 dicembre per una aliquota di posti pari ad un quarto del numero dei primi astronomi che al 1° gennaio successivo abbiano almeno sette anni di permanenza nella qualifica. Il concorso puo' essere indetto anche quando il personale che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma risulti in numero inferiore a quattro ma non a due. La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali almeno 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli. Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito, e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore agli 8/10. Il concorso non puo' essere ripetuto da coloro che abbiano riportato nella prova di esame una votazione inferiore a quella prevista nel precedente comma. Al concorso di cui ai presente articolo possono partecipare i primi astronomi che si trovino a non piu' di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianita' richiesta, per il conseguimento della qualifica di astronomo capo ed abbiano riportato nell'ultimo triennio giudizio complessivo di "ottimo".
Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
