Art. 10 — Promozioni nella carriera di concetto degli interpreti-traduttori
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Le promozioni ad interprete-traduttore di 2ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 3ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova. Le promozioni ad interprete-traduttore di 1ª classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 2ª classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 2 maggio 1962
