Al personale in servizio di ruolo il quale abbia svolto prevalentemente nel triennio precedente al 1 luglio 1956 mansioni proprie della carriera superiore, l'Amministrazione puo', in relazione alle esigenze di servizio ed alla situazione dei ruoli, attribuire l'esercizio delle predette mansioni. Il personale di cui al precedente comma conserva la propria posizione nei ruoli di appartenenza, nei quali svolge l'ulteriore carriera, secondo le norme previste per i ruoli stessi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1417~art39 · fonte del testo